Site icon Un sogno Italiano

Giustizia: la riforma che non c’è

Giustizia: la riforma che non c’è (approvata “salvo intese”)
di Salvatore Sfrecola

L’approvazione “salvo intese”, che si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 67 a proposito dello schema di disegno di legge sulla giustizia è formula sempre più spesso ricorrente, a dimostrazione delle evidenti difficoltà di decidere che caratterizzano l’attuale governo. Perché il provvedimento che si dice approvato in realtà, va scritto o completato e solo dopo le “intese” potrà essere presentato alle Camere. Intanto, con una buona dose di ipocrisia una parte politica potrà dire di aver ottenuto l’approvazione e l’altra di averla impedita.

E così il disegno di legge, presentato dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che introduce deleghe al Governo “per l’efficienza del processo civile e del processo penale, per la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonché disposizioni sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e sulla flessibilità dell’organico di magistratura”, è rimasto a “bagno Maria”. Perché non piace, soprattutto per il processo penale, alla Lega che nella materia si è affidata all’avv. Giulia Bongiorno la quale vorrebbe un intervento più incisivo sulle intercettazioni e sulla prescrizione, limitando le une e l’altra. La Lega vorrebbe, poi, introdurre la separazione delle carriere, un tema, come è noto che parte del centrodestra si porta appresso da Berlusconi.

Devo dire che quando sento proporre riforme complessive del “Sistema Giustizia”, sciabolando a destra e a manca, mi corre un brivido lungo la schiena pensando alle implicazioni che quella riforma di per sè ha sui cittadini. La Giustizia è materia da maneggiare con estrema prudenza. Riguarda tutti, i cittadini e le imprese, chi è di destra e chi è di sinistra, i ricchi e i poveri: è la misura del buon funzionamento di una comunità che, se improntata ai principi di uno Stato liberale, ha regole rigidamente ancorate al riconoscimento del diritto delle persone.

Sono preoccupato soprattutto perché le annunciate riforme, di cui quasi nulla si conosce, arriverebbero dopo anni di errori od omissioni, quelle che un saggio legislatore avrebbe da tempo corretto alle prime avvisaglie che qualcosa non va, a cominciare dalla inconcepibile lentezza dei processi, sia civili che penali, denunciata quotidianamente come causa del disagio crescente dei cittadini e delle imprese le quali, in particolare, vengono scoraggiate dall’investire nel nostro Paese proprio dalla difficoltà di avere giustizia in tempi ragionevoli. Situazioni complesse per chiunque si avventuri a disegnare qualcosa di nuovo, anche la più semplice. Polemizzano avvocati e magistrati, ciascuno con qualche buona ragione, ne discutono i partiti che spesso in questa materia rivelano il peggio della mancanza di una filosofia politica legando proposte e polemiche agli interessi di categorie, soprattutto imprenditoriali, o comunque di quanti assicurano loro il consenso. E dei loro amministratori che vorrebbero avere le mani libere per non incorrere in una nuova “mani pulite”. Perché se è vero che l’abuso d’ufficio appare sempre più una fattispecie di arduo inquadramento è pur vero che abusare delle funzioni svolte per un pubblico funzionario è obiettivamente negazione della funzione pubblica che è chiamato a svolgere con “disciplina ed onore”, come sappiamo dall’art. 54, comma 2, Cost..

Cosa c’è da riformare? Molto, a cominciare da disfunzioni percepibili con immediatezza, come quella che denuncia Piercamillo Davigo quando ricorda che le Corti supreme nei paesi a democrazia liberale, dagli Stati Uniti alla Francia al Regno Unito normalmente sono impegnate in un numero di processi che mai raggiunge il centinaio. Da noi la Corte Suprema di Cassazione emette 100.000 sentenze l’anno. Non ci vuole molto per sottolineare che qualcosa non va, che da 100 a 100.000 il carico di lavoro della Magistratura suprema è causa ed effetto del ritardo nella definizione dei processi. Questo perché nell’Italia ipergarantista la Corte che è il Giudice della giurisdizione è chiamata a definire questioni che mai dovrebbe giungere dinanzi a quei giudici, come nel caso del panino vietato a scuola durante la pausa pranzo. È una sentenza che va letta, naturalmente, ma è singolare che di una tale causa si debba occupare il massimo giudice dell’ordinamento.

Altre questioni premono. Ad esempio, l’introduzione del processo telematico non esclude che ai giudici debbano essere esibite le copie cartacee, definite “di cortesia”, degli atti notificati tramite posta certificata. Per cui un adempimento viene sostanzialmente duplicato con effetti non indifferenti per l’attività dei difensori. Tutto questo nel silenzio dell’avvocatura, perché non può essere considerato elemento di riflessione qualche pudico borbottio in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario dei Tribunali e delle Corti.

In tutto questo bailamme che si snoda lungo idee e proposte provenienti da partiti, associazioni imprenditoriali e culturali interessate a singoli aspetti, viene meno il senso della visione globale del processo per cui nessuno si fa promotore di una elementare esigenza che è quella di rendere omogenee per quanto possibile le regole della fase pre-processuale e processuale, da cui deriverebbe un sicuro vantaggio per il cittadino, per gli avvocati e per i magistrati.

Poi c’è tutta la tematica ideologizzata della cosiddetta separazione delle carriere, patrocinata da tempo da alcune parti politiche. Non dobbiamo mai dimenticare che nel processo penale il Pubblico Ministero rappresenta lo Stato nel ruolo di promotore di giustizia. Per cui sfugge ai fautori di questa teoria che il Pubblico Ministero non è l’avvocato dell’accusa, secondo una formula di berlusconiana memoria, ma è, appunto, il funzionario pubblico che in nome dello Stato persona, chiede ad un altro funzionario pubblico con funzioni giudicanti di affermare il diritto nel caso concreto nell’interesse generale. Ma, si dice, appartenendo entrambi alla stessa carriera si avrebbe una sorta di continuità tra funzione requirente e funzione giudicante che, se effettivamente esistente, priverebbe il cittadino del diritto ad un equo giudizio. Tuttavia non è così. L’esperienza insegna che in ognuna delle due funzioni il magistrato è geloso custode delle attribuzioni che gli vengono conferite.

Se tuttavia alcune disfunzioni sono dovute al fatto che il ruolo della magistratura inquirente è attribuito spesso ai più giovani, con meno esperienza sicché non di rado si percepisce incertezza o si rileva inadeguatezza dell’azione esercitata, è evidente che questo “male” non si risolve separando giudici dai Pubblici Ministeri ma assicurando all’esercizio della funzione requirente magistrati che abbiano per più tempo esercitato funzioni giudicanti sicché siano portatori di quel senso di terzietà che non è solo proprio del giudice ma anche del Pubblico Ministero, che agisce nell’interesse dello Stato, quindi di un interesse obiettivo. Questo problema si risolve in sede di assegnazione dei magistrati alle relative funzioni. È un compito del Consiglio Superiore della Magistratura.

C’è, poi il tema delle intercettazioni che si vorrebbero limitare nonostante sia evidente che questo strumento è essenziale per una serie di delitti, non solo in materia di criminalità organizzata ma anche nei casi nei quali l’azione illecita nei confronti dello Stato e degli enti pubblici assume le forme del peculato, della corruzione e della concussione, tutti reati in relazione ai quali molti sono gli indizi, poche le prove, in quanto gli autori dell’illecito sono legati al silenzio, come dimostra l’esperienza quotidiana delle indagini e dei processi che riguardano il perseguimento dei reati contro la pubblica amministrazione.

Naturalmente quanti vogliono limitare le intercettazioni prendono spunto dalla pubblicazione sui giornali di notizie relative ad indagini che a volte coinvolgono persone non direttamente interessate o si riferiscono a fatti marginali rispetto all’azione investigativa. Si ricorda fra gli altri, fra i più recenti, il caso di un ministro ritenuto compiacente nei confronti di persona alla quale era sentimentalmente legata. Questo per dire che il margine di estraneità di notizie apparentemente private alla valutazione delle condotte poste in essere è molto marginale e va rimesso in primo luogo alla responsabilità della stampa, all’autoregolamentazione, alla disciplina dell’esercizio della funzione informativa che uno dei pilastri della democrazia liberale.

Poche considerazioni, a prima lettura – si fa per dire visto che un testo da leggere e da commentare non c’è, – per segnalare la complessità dei problemi da troppo tempo incancreniti per errori gravissimi del legislatore, che, ad esempio, negli anni scorsi ha voluto fare una riforma del processo penale “all’americana” senza tener conto dell’ordinamento delle strutture dell’amministrazione giudiziaria, e della giurisprudenza chiamata a decidere nell’incertezza di una stratificazione di norme sempre più confuse, sempre più inadeguate a quell’esigenza di chiarezza che tutti riconosciamo alla legislazione dell’antica Roma della cui saggezza diciamo spesso di essere tributari.

2 agosto 2019

Exit mobile version