di Salvatore Sfrecola
L’indagine condotta da Milena Gabanelli e Simona Ravizza nell’ambito del DataRoom, pubblicata dal Corriere della Sera ed illustrata lunedì sera nel corso del telegiornale de La7, ha dimostrato, attraverso un’analisi dei contratti di acquisto delle mascherine FFP2 da parte del Commissario all’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, che i prezzi pagati per la fornitura di quei presidi sanitari (1,05 euro a pezzo) sono stati notevolmente superiori a quelli corrisposti, per il medesimo tipo di mascherine, dagli Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro (37 centesimi) e dalla Regione Veneto (90 centesimi), con la conseguenza che su 100 milioni di pezzi il Commissario ha pagato 65 milioni in più. La differenza di costo costituisce “danno erariale” in quanto ha posto a carico dello Stato una somma superiore a quella che sarebbe stato giusto pagare. È una ipotesi di danno, ovviamente, in quanto il Commissario potrà spiegare come e perché ha speso più di altri. Probabilmente per l’urgenza nel provvedere, come accade sempre nelle situazioni di emergenza, come terremoti e alluvioni, quando inevitabilmente alcuni beni essenziali vengono nascosti e ricompaiono improvvisamente il giorno dopo a prezzi maggiorati che il commissario pro-tempore evidentemente acquista sotto la spinta della necessità. Mai che si ricorra, ad esempio, alla requisizione per far fronte alle necessità pubbliche e corrispondere il giusto indennizzo. Si va sempre sul mercato a condizioni inevitabilmente pregiudizievoli per l’interesse pubblico.
L’emergenza è destinata a durare nel tempo ed a richiedere ancora rilevanti spese a carico dei bilanci pubblici. Per cui preoccupa che il Governo Conte 2, evidentemente consapevole della gestione disinvolta dell’emergenza sanitaria, sia ricorso preventivamente ai ripari e, per proteggere i suoi uomini, abbia escluso la responsabilità per danno erariale perseguibile ad iniziativa del Procuratore della Corte dei conti nella ipotesi di “colpa grave”, cioè di una gravissima trascuratezza, negligenza o imperizia, lasciando solo l’ipotesi del “dolo” la cui prova “richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. Cioè l’autore dell’illecito deve aver voluto, non solamente previsto, le conseguenze dannose della sua condotta.
Di più, con questa normativa, inserita nel decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 all’art. 21, passata sotto silenzio, perfino dell’opposizione, si sono coperti anche altri illeciti che nulla hanno a che fare con l’emergenza. Per banalizzare un incidente stradale che abbia causato danni a persone e cose. La motivazione è stata quella della volontà di evitare il cosiddetto “timore della firma”, che il Presidente Conte ha rivendicato anche nelle sue comunicazioni alla Camera ed al Senato, trascurando, lui avvocato che si è visto nelle aule della Corte dei conti, che sarebbe stato possibile salvare il principio della responsabilità erariale immaginando una qualche tutela del funzionario che fosse chiamato nell’emergenza a spendere per acquisire beni, eventualmente difficilmente reperibili in tempi rapidi. Non aver neanche tentato di delimitare la responsabilità, salvando ogni illecito con una normativa grossolana è prova di inammissibile spocchia e arroganza.