sabato, Novembre 23, 2024
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Governo: via libera parziale all’impiego di alti burocrati in pensione. Ovvero la montagna ha partorito un topolino

di Salvatore Sfrecola

“La montagna ha partorito il topolino”, si è sentito dire in relazione alla norma che nel decreto sul PNRR ha parzialmente fatto cadere il divieto di impiego di personale in pensione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti, a suo tempo previsto dalla c.d. “legge Madia” (Governo Renzi). Qualcuno è andato oltre ed ha commentato: “come farsi male da soli”. Perché, con l’eliminazione del divieto, la politica si sarebbe riappropriata di una importante possibilità, della quale servirsi solo quando ritenuto utile. Il plafond è quello dell’alta dirigenza statale, della magistratura amministrativa, di quella contabile e dell’Avvocatura dello Stato, ambienti nei quali molti sono gli elementi di elevata professionalità ed esperienza culturalmente simpatizzanti per il Centrodestra ma che il Governo Meloni non ha potuto mettere in campo in ragione dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, che ha “fatto divieto alle pubbliche amministrazioni […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. “[…] e’, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni […]”.

La norma prevede altresì che “gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”. Nel contempo, “per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.

L’intento evidente è stato quello di impedire che un dirigente apicale, collocato a riposo per limiti di età, continuasse a svolgere le medesime funzioni impedendo il ricambio ai vertici delle amministrazioni e degli enti. Ma, nel contempo, ha precluso, secondo una interpretazione non condivisibile, a soggetti con specifica esperienza di svolgere funzioni di Capo di Gabinetto e di Ufficio legislativo, tipicamente conferiti intuitu personae, di coadiuvare i ministri.

Invece, la norma introdotta nel decreto del PNRR consente l’utilizzazione di personalità per posizioni per le quali la scelta governativa debba essere convalidata da un parere delle Commissioni parlamentari, così escludendo tutti gli altri incarichi di collaborazione, ad esempio in Consigli e Comitati con funzioni consultive nei quali sempre le Amministrazioni hanno inserito personalità di specifica esperienza, anche in pensione. È stata subito definita dal più importante dei quotidiani italiani la “norma …”, con il nome del Presidente di un ente in scadenza, desideroso di essere confermato.

Senza dubbio una malignità. Ma questa è la realtà, che ha risposto ad una diffusa istanza della politica con una norma discriminatoria che è anche la testimonianza della fragilità delle strutture amministrative di collaborazione governativa che l’ampliamento delle possibilità di impiego di specifiche professionalità vorrebbe rafforzare.

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