di Paola Maria Zerman
Da dimostrare dolo o colpa e le loro conseguenze effettive sul danneggiato
L’atteggiamento collaborativo del dirigente scolastico e l’oggettiva complessità della situazione escludono la responsabilità risarcitoria della scuola per il mancato superamento dell’esame di Stato di terza media.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3094/2023, con cui ha ribadito presupposti e limiti dell’azione di risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo.
Nel caso concreto, i genitori di un alunno affetto da un disagio comportamentale certificato, a seguito di vani tentativi di frequenza, avevano ritirato il figlio dalla scuola per presentarlo poi all’esame come privatista. Esame al quale però l’alunno non si era presentato, con il conseguente giudizio di non superamento, poi impugnato.
Sebbene poi promosso a seguito di esame ordinato dal Tar, i genitori hanno insistito per ottenere il risarcimento del danno per non avere la commissione, in previsione dell’esame da privatista, adottato gli opportuni accorgimenti connessi alle peculiari condizioni di salute dell’alunno.
La soluzione negativa, adottata dal Consiglio di Stato, ripercorre i punti chiave della responsabilità risarcitoria della Pa da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, ribaditi dall’Adunanza Plenaria 7/2021.
Innanzitutto, la sua natura extracontrattuale. Non si può, infatti, configurare un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo perché, a differenza del primo, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della Pa e l’interesse legittimo del privato. Inoltre il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia della Pa.
Ne deriva che il danneggiato deve provare, ex articolo 2697 del Codice civile, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della Pa (articolo 2043 del Codice civile). Sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo, da cui però non consegue automaticamente il diritto al risarcimento, dovendosi provare la «lesione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone (c.d. “danno-conseguenza”), suscettibile di riparazione in via risarcitoria».
Sotto il profilo soggettivo, è necessaria la prova del dolo o la colpa in capo all’amministrazione. Per questo, è necessario dimostrare che la stessa – e cioè i suoi funzionari-abbia tenuto un comportamento negligente, in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione. Si deve invece negare la responsabilità in presenza di errore scusabile a causa di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.
Sulla base di queste premesse, i Giudici di Palazzo Spada hanno indagato se sussistessero i presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), di carattere soggettivo (dolo o colpa della Pa), per concludere per la mancanza di responsabilità dei danni lamentati.
In primo luogo, secondo il Consiglio di Stato, appare dirimente la mancata presentazione dell’alunno alla sessione di esame programmata – e riproposta, in sessione di recupero – circostanza che «interrompe il nesso causale tra la condotta rimproverata alla Commissione d’esame e il danno conseguente al mancato superamento della prova d’esame».
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, le diverse interlocuzioni tra dirigente scolastico e genitori nonché le peculiari difficoltà incontrate dall’Amministrazione nell’individuazione, a seguito dell’ordine del Tar, di modalità di esame compatibili con lo stato di salute del minore, comprova l’assenza di colpevolezza nella gestione di un caso peculiare di non agevole risoluzione, con esclusione dunque di una condotta rimproverabile in capo alla scuola.
(da Il Sole 24 Ore del 17 aprile 2023)