di Paola Maria Zerman
Utilizzare al meglio le ingenti risorse del PNRR grazie all’apporto della società civile. L’art. 1 del DL 13 del 2023, sembra farsene carico, laddove prevede la partecipazione alla cabina di regia, ai fini della “cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale” dei rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
Eppure, è lecito chiedersi se il legislatore poteva, o potrebbe, fare di più. L’ambiziosa strategia di ammodernamento del Paese, articolata nelle sei missioni specificate dal Piano, si attualizza attraverso la partecipazione competitiva delle imprese ed enti pubblici e privati ai diversi progetti finanziati dai bandi.
Sembra invece mancare del tutto il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale, inteso come modello di amministrazione “condivisa”, alternativo a quello competitivo, che si sostanzia nella co-progettazione e co-programmazione.
Modello già previsto nei rapporti tra enti del terzo settore (ETS) e pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di programmazione sul territorio dei servizi ed interventi di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La co-progettazione, “finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.” La co-programmazione, diretta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio” (art. 55 Codice del terzo settore D.Lgs n. 117 del 2017).
Disciplina che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza, n. 131 del 2020) rappresenta una delle più significative attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, grazie ad “una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria” sancita dall’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, secondo cui “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”
Principio che, anche se introdotto in data relativamente recente (con la riforma n.3/2001) ha radici culturali antiche, poiché “prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso” (sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 2020).
Come noto, il modello di “amministrazione condivisa” ha trovato ingresso anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31/03/2023, n. 36), secondo cui “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa”(art.6), oltre che in numerose leggi regionali (v. da ultimo Emilia-Romagna L.R. 13/04/2023, n. 3 Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, Umbria L.R. 06/03/2023, n. 2 Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).
Tuttavia, l’applicazione della co-programmazione e co-progettazione non è confinata al solo welfare, potendosi applicare all’intero ambito delle politiche pubbliche e dei servizi, finalizzati alla realizzazione dell’interesse generale. Tant’è che il recente D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che “ Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni (art.10)
Il principio di sussidiarietà orizzontale, ha quindi, ormai, una riconosciuta e solida base normativa, che può permettere al legislatore, nell’attuazione dei prossimi interventi sul PNRR, di dare più spazio all’ingente patrimonio culturale e creativo del Paese, per il più efficace raggiungimento degli obbiettivi e la migliore valorizzazione e conservazione degli effetti a lungo termine degli investimenti.
(da Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2023)