di Salvatore Sfrecola
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, non ha trascurato, in interventi parlamentari ed interviste, di dirsi convinto che nelle amministrazioni debba essere valorizzato il merito, quale emerge dalla professionalità e dalle esperienze maturate nel corso dell’esercizio delle relative funzioni. Tuttavia, come ha segnalato più volte la DIRSTAT, il sindacato dei funzionari pubblici, quelli che un tempo si riconoscevano nella “carriera direttiva”, oggi confluiti nell’“area 3^”, non vengono valorizzate le funzioni vicarie, essenzialmente con attribuzione della reggenza degli uffici al momento privi di dirigente. In alcune amministrazioni, in particolare nell’Agenzia delle entrate, si preferisce conferire l’interim di un ufficio al dirigente di un altro ufficio. Quali le conseguenze? Il dirigente investito della funzione di supplenza deve curare prima di tutto il suo ufficio per cui finisce per conferire una informale reggenza ad un funzionario amico.
La DIRSTAT ricorda che quando fu istituita la nona qualifica le fu assegnata proprio la funzione di reggenza degli uffici privi di dirigente. La giurisprudenza ha confermato la necessità di provvedere in tal senso attribuendo la reggenza di un ufficio vacante al funzionario più anziano. Significativa, al riguardo, la pronuncia della Cassazione – Sezione lavoro, n. 9130 del 2007, la quale ha affermato, come spiegato dalla massima, che “la reggenza dell’ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, nell’ambito del settore dei dipendenti dei Ministeri, è contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, in attesa della destinazione del dirigente titolare, con la conseguenza che vi si può far luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura”.
È una regola di buona amministrazione. Inoltre, tornando all’esigenza di riconoscere il merito, sottolineata dal Ministro Zangrillo, attribuendo le reggenze si mette in condizione un funzionario di sperimentare la sua capacità di direzione di un ufficio e lo si sprona ad impegnarsi per far valere il titolo dell’esercizio delle mansioni svolte quando parteciperà ad un concorso per dirigente.
Riconoscere la reggenza di un ufficio è, dunque, un comportamento virtuoso da parte delle amministrazioni, che sprona l’impegno professionale dei funzionari. Una regola di buona amministrazione purtroppo trascurata.
(da La Verità del 7 settembre 2023)
Postilla. Non solamente la Cassazione, anche la Corte costituzionale ha ribadito la necessità del ricorso alle reggenze
Il dibattito intorno alle reggenze nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni merita un ulteriore approfondimento rispetto all’articolo pubblicato su La Verità di oggi. All’autorevole pronuncia della Corte di Cassazione – Sezione lavoro, che ho citato, occorre aggiungere quanto affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza più volte in passato richiamata. È la n. 37 del 2015, la quale ha affermato che “l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo… all’istituto della reggenza, regolato in generale dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza… serve a colmare vacanze nell’ufficio determinate da cause imprevedibili” ed “è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413)”.
Il Giudice delle leggi è ricorso a tale affermazione avendo riconosciuto la illegittimità della condotta tenuta dall’Agenzia delle Entrate “reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per l’attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un’ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale”.
Nell’occasione la Corte costituzionale ha, altresì, affermato che “non può trovare considerazione l’argomento di una sostenuta “sfera di autonomia”, che l’art. 71, co. 3, d. lgs. n. 300/1999 avrebbe attribuito, tra le altre, alla Agenzia delle Entrate, né l’ulteriore argomento secondo il quale essa non sarebbe tenuta alla pedissequa applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001)”. Ciò risultando violati “i principi e le norme costituzionali cui tale normativa primaria si conforma”.
A completamento del quadro di riferimento va ricordato, altresì, che il Ministero delle finanze con una circolare del 3 febbraio 1998, n. 68095/1 della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, avente ad oggetto “criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 22 del C.C.N.L. per il personale dell’area dirigenziale e per il conferimento e la revoca delle reggenze al personale delle qualifiche funzionali in applicazione dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 28.3. 1997, n. 79, convertito dalla Legge 28.5. 1997 numero 140” ha precisato ribadito “con decreto del Ministro delle Finanze debbono essere definiti i criteri per il conferimento di eventuali reggenze di uffici di livello dirigenziale non generale al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento alle qualifiche funzionali ottava e nona”.
Non è, dunque, giustificabile ogni ulteriore remora nell’applicazione di una normativa che, al di là delle norme richiamate, è insita in ogni sistema amministrativo che si basa sulla continuità dell’azione amministrativa assicurata dalla preposizione agli uffici dei titolari nominati e, in loro assenza, di validi sostituti che, in ragione della anzianità rivestita, assumono la funzione di “reggente”.