di Salvatore Sfrecola
Prima o poi dovrà intervenire la Corte dei conti per valutare se costituisce “danno erariale” la condanna alle spese a seguito della “soccombenza” dell’Amministrazione in un giudizio. L’ipotesi di un intervento della magistratura contabile non è certamente peregrina, considerato che l’Amministrazione viene condannata quando è stato tenuto un comportamento gravemente negligente o imprudente nell’osservanza delle norme applicate con il provvedimento impugnato. Infatti, il più delle volte le spese vengono “compensate” dal Giudice, a significare che le parti avevano qualche valido motivo per ricorrere, per resistere o per appellare (la formula ricorrente è “sussistono giusti motivi per…”).
Evidentemente non sussistevano motivi per compensare le spese nel contenzioso che da ultimo ha condannato (3000 euro) l’Agenzia delle entrate in una sentenza della VII Sezione del Consiglio di Stato, in data 21 marzo n. 02754/2024 (Pres. Taormina – rel. Morgantini), con la quale è stato respinto l’appello dell’Agenzia per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7820/2023 intervenuta su ricorso di un idoneo nel noto concorso a 175 posti di dirigente di seconda fascia, bandito nel 2010 e non ancora concluso.
Il ricorrente aveva eccepito la illegittimità della graduatoria finale, rifatta a seguito dell’annullamento della precedente. Anche la nuova non soddisfa tutti quanto alla valutazione dei titoli e, conseguentemente, alla posizione che vincitori ed idonei occupano al termine della procedura. E si annunciano altri ricorsi, sempre per contestare il punteggio attribuito ai titoli, di cultura e professionali, mentre altri provengono dagli idonei, vincitori ma non nominati in quanto in eccedenza rispetto al numero dei posti messi a concorso. Questi chiedono di essere assunti sulla base della disponibilità dei posti assicurati anche da quanti residueranno a conclusione di un’altra procedura concorsuale, sempre per dirigente di seconda fascia, bandita a gennaio del 2019 per il reclutamento di 150 posti che, all’esito delle prove scritte, ha rivelato appena 46 ammessi agli orali. Rimarrebbero oltre 100 posizioni dirigenziali scoperte che l’Agenzia dovrebbe aver cura di coprire, come aveva in qualche modo preannunciato l’Avvocatura Generale dello Stato, considerato che ogni giorno lamenta difficoltà nella lotta all’evasione fiscale. Il vantaggio nell’assunzione degli idonei deriverebbe dal fatto che si tratta di funzionari già formati, alcuni dei quali operano con funzione di responsabilità negli uffici. Cosa che, tenuto conto dell’urgenza, andrebbe considerata come prioritaria. L’Amministrazione non decide ed eccepisce la previsione di una “riserva” di posti da conferire a cura della Scuola Nazionale d’Amministrazione (SNA), che renderebbe indisponibili alcuni dei posti liberi, una indicazione normativa che non si può applicare agli idonei del concorso a 175 posti in quanto la norma che la prevede è successiva al bando.
Finora è stato inutile ricordare all’Agenzia che l’assunzione degli idonei è regola antica che fa applicazione di un principio il quale prevede che, in presenza di posti disponibili e perdurando la necessità di disporre di nuovo personale, si debba prioritariamente ricorrere allo scorrimento di eventuali graduatorie ancora in vigore. Regola di buon senso, costantemente richiamata dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dal Consiglio di Stato, nell’adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011. È regola contenuta nell’art. 36, comma 1, del d. Lgs. n. 165/2001 che l’ha statuita in via definitiva.
È grave che l’Agenzia dimostri questa insensibilità. Ed è grave anche che il Ministero dell’economia e delle finanze, titolare della funzione di “alta vigilanza” sia da sempre assente sulle questioni del personale. Per la verità l’Agenzia non è sola nel trascurare l’assunzione degli idonei. Infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta per essere investito di un analogo contenzioso in relazione ad un Concorso per Dirigenti di II fascia concluso a maggio del 2023 con una graduatoria che evidenzia 21 idonei i quali chiedono di essere assunti, considerata anche la rilevante carenza d’organico di dirigenti e la necessità di concludere nei termini i procedimenti concernenti il PNRR per le cui esigenze le risorse di quel concorso sarebbero di grande utilità. Tuttavia, nonostante ogni sollecitazione, compresa un’interpellanza dell’on. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, il Ministero di Matteo Salvini non procede allo scorrimento della graduatoria preferendo indire “interpelli” per coprire i posti vacanti.
Gli interessati si sono rivolti ad uno Studio legale per promuovere un’azione giudiziaria che contesti la legittimità delle predette procedure di interpello in costanza di una graduatoria ancora valida.
Quale il motivo? A pensar male, diceva Giulio Andreotti si fa sicuramente peccato ma il più delle volte s’indovina. Fare concorsi quando si potrebbe assumere idonei, già valutati positivamente, è una operazione che consente di gestire nuove assunzioni ed assicurarsi nuovi consensi. Dei quali la politica ha sempre estremo bisogno.