di Salvatore Sfrecola
In altro contesto sarebbe in molti, tra politici e alti dirigenti, a trovarsi in imbarazzo per un concorso a 175 posti di dirigente di seconda fascia, bandito dall’Agenzia delle Entrate nel 2010 (!) la cui graduatoria di merito, appena conclusa dopo una revisione imposta da TAR e Consiglio di Stato, sarà molto probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, a seguito di nuovi ricorsi.
Infatti, il Direttore dell’Agenzia in data 11 giugno (prot. 2024/262393) ha disposto lo scorrimento della graduatoria, ma solamente in favore di 39 idonei, alcuni dei quali già vincitori e divenuti idonei a seguito della revisione della graduatoria. Una decisione, allo stato, giusta ma a rischio in presenza di numerosi ricorsi pendenti di idonei con punteggi molto vicini, come si è affrettata a comunicare la stessa Agenzia ai 39 appena nominati.
Va da sé che solamente il totale scorrimento della graduatoria potrebbe chiudere questo contenzioso iniziato nel lontano 2010. Lo impedisce l’atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2023, il quale prevede un accantonamento dei posti di qualifica dirigenziale per assegnarli con periodici concorsi, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA). Una decisione di dubbia saggezza e certamente inapplicabile all’attuale graduatoria in quanto intervenuta solamente nel 2023. Inoltre va considerato che i posti oggi disponibili potrebbero essere assegnati agli idonei della graduatoria ancora utile, inserendo negli uffici funzionari con esperienza, alcuni dei quali già dirigono uffici, e pertanto immediatamente operativi. Sarebbero così riservati al reclutamento tramite SNA i posti che si renderanno disponibili a seguito dei futuri pensionamenti.
Non c’è dubbio che si tratti di una gestione del personale assolutamente inadeguata da parte dell’Agenzia nei confronti della quale il Ministero dell’economia e delle finanze appare assolutamente inerte, evitando di esercitare quella funzione di vigilanza che la legge gli attribuisce e che avrebbe evitato le lungaggini prima ricordate, accompagnate da una serie di pronunce di TAR e Consiglio di Stato che hanno scandito l’illegittimità delle procedure con l’effetto di subire la condanna alle spese. Un tipico caso di danno erariale di competenza della Corte dei conti per una condotta evidentemente colposa dell’Agenzia perché diversamente le spese sarebbero state, com’è consuetudine, compensate tra le parti. E visto che si parla di danno erariale non è trascurabile la spesa superflua se non inutile di procedure concorsuali che, assumendo idonei, quindi soggetti dei quali è stata accertata la preparazione, sarebbe stato possibile evitare.