di Salvatore Sfrecola
Non mancano alla Presidenza del Consiglio giuristi eminenti. Eppure, dal Palazzo che fu dei Chigi e degli Aldobrandini, dal 1961 sede del Governo italiano, non sono giunti chiarimenti sull’“ordinanza interlocutoria” della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione (n. 34898 del 30/12/2024, Pres. ed Est. Alberto Giusti) sul ricorso promosso dal Ministero dell’interno e dal Questore di Roma c. S. A. K. S. che, secondo i megafoni di Fratelli d’Italia che con voce stentorea recitano nei telegiornali le veline predisposte da qualche zelante “fedelissimo”, sarebbe stata di accoglimento della tesi del Governo e contraria alle pronunce dei magistrati “politicizzati”.
Basta leggere l’ordinanza, qualificata “sentenza” dai ricordati megafoni, per comprendere che la Corte ha con molta saggezza distinto il concetto di “paese sicuro” dalla situazione dei singoli richiedenti asilo, come, del resto, appariva evidente fin dalle prime pronunce dei giudici che, in giro per l’Italia, sono stati investiti delle situazioni dei richiedenti asilo.
Ecco, dunque, le indicazioni provenienti dall’ordinanza con la quale “(18), Nel rinviare la decisione della causa a nuovo ruolo in esito ad una nuova discussione in udienza pubblica, il Collegio prospetta la seguente ipotesi di interpretazione della pertinente disciplina.
Nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge n. 158 del 2024 e alla legge n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale.
Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova.
In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti.
Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell’assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l’allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona.
Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento.
Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale (come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente).
19. – Al dialogo tra giurisdizioni la Corte di cassazione partecipa offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, senza tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni.
P.Q.M.
riservato ogni provvedimento, rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto, nell’ambito di altro giudizio principale, nelle cause C-758/24 e C- 759/24, Alace e altri, dal Tribunale di Roma”.
Merita attenzione il passaggio nel quale l’ordinanza sottolinea come “il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento”. Infatti, il giudice dovrà verificare, “in ipotesi limite”, non solo se la valutazione ministeriale “abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza” ma anche se “la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale”.
Ad esempio, non è argomento probante ai fini della sicurezza di un paese sotto il profilo del singolo il riferimento alla indicazione governativa ed al numero dei turisti che vi si recano perché un paese sicuro può non esserlo per un soggetto che svolga attività politica non gradita ai detentori del potere, circostanza della quale le cronache ci offrono molteplici esempi.
Infine, una considerazione di metodo. Invece di scrivere norme nella convinzione che esse possano essere imposte a tutti, non sarebbe stato meglio che gli Uffici di Palazzo Chigi si fossero confrontati con chi quelle norme deve applicare? Avremmo risparmiato tempo e, certamente, denaro (dei cittadini!).