di Salvatore Sfrecola
L’Agenzia delle entrate si rivela sempre più il paradiso degli avvocati amministrativisti ai quali offre ogni giorno occasioni per impugnare non solo atti ma anche l’annuncio di atti. E così, dopo aver disposto l’ennesima rettifica della “graduatoria finale di merito” della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, concorso bandito nel 2010, in attesa di qualche altra rettifica, oltre in venti si rivolgono al TAR del Lazio per l’annullamento del provvedimento di avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 20 dirigenti di seconda fascia, “da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali”.
I ricorrenti sono tutti idonei del richiamato concorso a 175 posti di dirigente, concorso annullato dal Tar, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, ai fini della rivalutazione dei titoli di tutti i candidati (vincitori e idonei), in quanto l’originaria attribuzione dei punteggi per i diversi titoli previsti dal bando è stata ritenuta inficiata da profili di manifesta irragionevolezza di cui i nostri lettori sanno già.
L’Agenzia, in esecuzione del giudicato, ha nominato una nuova Commissione che ha rivalutato i titoli dei candidati che hanno in parte sconvolto l’originaria graduatoria, per cui alcuni risultati originariamente vincitori sono divenuti idonei e viceversa. E non è finita qui perché si è ancora in attesa di ulteriori provvedimenti di rettifica della graduatoria a seguito di nuove sentenze.
Nel frattempo, sono stati proposti ulteriori ricorsi contro la prima graduatoria, sia da parte degli originari vincitori (poi divenuti idonei), sia da parte di coloro i quali hanno visto peggiorare la loro posizione rispetto alla graduatoria precedente. Il Tar ha già accolto alcuni di questi ricorsi.
La telenovela si arricchisce adesso dell’“avviso di avvio di un concorso” finalizzato al reclutamento di 20 dirigenti di seconda fascia, da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali. L’Agenzia, nella consapevolezza della vigenza della graduatoria del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia prevede l’avvio di una nuova procedura concorsuale senza attingere alla citata graduatoria “al fine di meglio perseguire gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 della Costituzione e per le motivazioni di seguito rappresentate”.
Motivazioni singolari, considerato che la gestione delle risorse umane e materiali è competenza ordinaria di un dirigente e, infatti, molti del dirigenti assunti sulla base del concorso dei 175 svolgono questa attività negli uffici ai quali sono stati assegnati.
Perché, dunque, ricorrere ad un nuovo concorso con nuove spese per assumere funzionari che sono già disponibili tra gli idonei della graduatoria di merito? È un mistero. A meno di pensar male, come diceva Giulio Andreotti, che era sicuro si indovinasse anche se si commetteva peccato. Quello che l’Agenzia spera di reclutare “altri” che non sono tra gli idonei. Con buona pace delle regole del diritto e la preoccupazione di non spendere inutilmente.
Naturalmente l’Agenzia spiega le ragioni della sua scelta richiamando norme di legge e decreti e la circostanza “che per il nuovo concorso sono richieste specifiche conoscenze attinenti alle attività di gestione delle risorse umane e materiali in un contesto istituzionale profondamente mutato rispetto a quello esistente nel 2010, anche in relazione all’ampliamento delle competenze dell’Agenzia delle entrate in seguito all’incorporazione dell’Agenzia del territorio avvenuta nel 2012”. Argomento fragile che i ricorrenti giudicano illegittimo per eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento. Con richiamo alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale, “in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell’indizione di un nuovo concorso”. A meno che l’Amministrazione, la quale decida di diversamente, vi provveda con “rigorosa motivazione” della propria scelta derogatoria (così Cons. St., Sez. IV, 26 novembre 2024, n. 9488).
E considerato che, come innanzi ricordato, alcuni degli assunti dalla graduatoria dei 175 in atto svolgono quelle funzioni. Molto probabile, dunque, che dal TAR del Lazio l’Agenzia riceva una nuova lezione di diritto.