di Salvatore Sfrecola
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, n. 05288/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la nota dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2024, di “avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 20 dirigenti di seconda fascia, da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali”, decisa nella Camera di consiglio del 12 marzo e pubblicata il 13, era assolutamente prevedibile.
I ricorrenti, idonei in un concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia bandito dall’Agenzia delle entrate nel 2010 lamentavano la decisione di procedere ad un nuovo concorso a fronte della possibilità di dar luogo allo scorrimento della graduatoria. Immediata la difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato, recepita dai Giudici amministrativi. Ricorda, infatti, la sentenza “la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento”. Infatti, la nota impugnata costituisce un “mero avviso di futura indizione di un successivo concorso, che “sarà bandito” dall’Amministrazione”. Con la conseguenza che “non sussiste il requisito dell’attualità dell’interesse atteso che l’emanazione dell’atto impugnato non ha recato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica dei ricorrenti, essendo il pregiudizio meramente eventuale, in caso di effettiva adozione del bando di concorso, nonché incerto, non essendovi contezza che una siffatta lesione si è realizzerà in un secondo tempo”.
Di fronte ad una regola fondamentale, assistita da una giurisprudenza costante, i ricorrenti sono stati tuttavia indotti ad impugnare la nota in quanto l’Agenzia ha espressamente indicato che “avverso il presente atto può essere prodotto ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione”, così inducendo in errore i ricorrenti i quali hanno ritenuto che fosse più prudente impugnarla ancorché nella consapevolezza della situazione.
Resta evidente che l’Amministrazione per un suo errore ha costretto i ricorrenti ad impugnare l’atto ed a sostenere le relative spese, una decisione che può generare responsabilità essendo evidente che non si tratta di errore scusabile. In coda a queste considerazioni va anche detto che le motivazioni sulla base delle quali è stata adottata la nota impugnata, il reclutamento di dirigenti di seconda fascia “da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali” appare fin d’ora assolutamente inconsistente e inidonea a costituire alternativa rispetto allo scorrimento della graduatoria, per una serie di motivi. In primo luogo, perché la gestione delle risorse umane e materiali, cioè del personale e degli acquisti di beni e servizi di interesse degli uffici, è una competenza normale di un dirigente pubblico di qualunque amministrazione. Infatti, la nota non evidenzia competenze specifiche, come ad esempio la conoscenza di un particolare ramo del diritto o dell’economia ma una funzione che è propria di ogni pubblico funzionario, ancor più di un dirigente.
In secondo luogo, la indizione di un concorso con i costi che comporta, spesso di centinaia di migliaia di euro, appare una spesa inutile e dannosa quando l’Amministrazione disponga di una graduatoria valida di soggetti che per pochi decimi spesso non sono stati assunti per mancanza di posti al momento della indizione del bando. Quindi è un’operazione assolutamente sbagliata che costituisce probabilmente danno erariale ma che al fondo dimostra incapacità di gestire.