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“Il Sole-24 Ore”: nelle frodi sul Pnrr responsabilità contabile anche a carico dei privati

Il mancato controllo può integrare il danno erariale per i funzionari pubblici

di Paola Maria Zerman, Avvocato dello Stato

L’illecita percezione di fondi comunitari da parte di privati, attraverso la costituzione di una società fittizia, una “scatola vuota” che fatturava falsamente operazioni inesistenti il cui costo finiva nelle tasche degli imprenditori compiacenti e non nella messa a terra delle operazioni finanziate nell’interesse dei cittadini, integra gli estremi delle responsabilità amministrativo-contabile con obbligo restitutorio e risarcitorio. Lo ha deciso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, nella recente sentenza n.62 del 7 novembre 2022, con cui ha, altresì, ribadito, che il processo contabile corre parallelo a quello penale, per eventuale truffa ed altri reati, senza obbligo di sospensione, e quindi con esiti più rapidi ed efficaci ai fini risarcitori. 

Materia di grande rilievo economico e sociale nella presente fase di attuazione e messa a terra delle risorse del PNRR, se lo stesso Procuratore Generale della Corte dei Conti, ricordava, all’apertura dell’anno giudiziario 2022, che il “contrasto alle frodi – che in un decennio ha prodotto azioni risarcitorie per circa un miliardo e mezzo di euro – si avvia a diventare, per il pubblico ministero contabile, l’obiettivo di maggior rilievo” anche grazie alla giurisprudenza della Cassazione in tema di estensione della giurisdizione contabile ai privati percettori di contributi, di recente ribadita con la  sentenza a Sezioni Unite n. 3100/2022 , secondo cui tra i privati, che abbiano percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi pubblici di intervento in settori economico-sociali di rilievo, e l’ente erogatore, si instaura un rapporto funzionale di servizio.

Resta da chiarire se in tali casi, al di fuori di concorso doloso nell’illecito, possa sussistere anche una responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici. Come è noto, la necessità di contrastare la c.d. “paura della firma” ha indotto il legislatore ad escludere la responsabilità erariale per le condotte attive dannose commesse con colpa grave (D.L. 76/2020 e poi D.L. 77/2021 di modifica dell’art. 1 della legge 20/1994) fino a giugno 2023, salva la responsabilità dolosa e omissiva. Che in quest’ultima rientri la violazione delle disposizioni di controllo, a causa della condotta gravemente negligente del funzionario pubblico, sarà la Corte dei Conti, caso per caso, a stabilirne il rilievo ai fini della responsabilità. Anche in considerazione della necessità di garantire la messa a terra dei progetti di interesse pubblico relativi alla attuazione del PNRR attraverso un rigoroso contrasto alla corruzione e alle frodi e alla duplicazione dei finanziamenti, a cui provvedere non solo mediante le misure  previste dall’ art. 7 DL 77/2021 (“Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”, tra i quali il controllo di gestione della Corte dei Conti, nonché la possibilità per le Amministrazioni centrali di stipulare protocolli di intesa con la Guardia di Finanza), ma anche grazie alla condotta diligente ed attenta dei singoli funzionari preposti all’attuazione delle gare pubbliche (es. obbligo di verifica dei requisiti di onestà e integrità dell’imprenditori ai sensi dell’ art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici). Tutto ciò per non perdere l’occasione storica di rilancio del Paese attraverso la realizzazione dei progetti finanziati dalle ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione Europea. 

(da Il Sole-24 Ore, 12 dicembre 2022) 

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