sabato, Novembre 23, 2024
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Se chi rompe non paga

di Salvatore Sfrecola

“Chi rompe paga” ho letto in un cartello appeso su una parete in una segreteria giudiziaria. Un antico adagio, vecchio di secoli, che esprime un desiderio di giustizia. Che colui che ha subìto un danno ingiusto “deve” essere risarcito. Vale per un danno privato come per un danno pubblico, che, cioè, colpisce un interesse della comunità. Con la differenza che mentre il privato è certamente attento alla tutela dei propri diritti, nell’ente pubblico spesso sono prevalsi gli interessi della politica, a volte con grave lesione dei diritti della comunità, perché il danneggiamento di un bene o un pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’ente sono, sia pure indirettamente, riconducibili al cittadino-contribuente. Infatti, il bene sottratto o danneggiato o una spesa inutile o eccessiva grava su un bilancio alimentato da imposte e tasse. Ugualmente una mancata entrata priva il bilancio di una somma che sarebbe possibile destinare ad una spesa.

Ebbene, mentre la stampa denuncia sprechi di ogni genere, dalle mascherine pagate a caro prezzo ai banchi a rotelle, rimasti inutilizzati, alla concessione del reddito di cittadinanza a chi non aveva titolo, evidentemente per l’inadeguatezza, probabilmente colposa, dei controlli, sugli stessi giornali leggiamo che in vista del bilancio dello Stato per il 2024 mancano un bel po’ di miliardi, cosa che non sarebbe se non si fosse, da un lato sprecato, dall’altro insufficientemente contrastata l’evasione fiscale.

L’ordinamento ha gli strumenti per bloccare spese inutili o sbloccare la lotta all’evasione. Sono i controlli di legittimità che impediscono gli sprechi e l’azione di responsabilità, che consente di recuperare l’importo di spese inutili a carico dei responsabili.

È un interesse primario del cittadino che, nella veste di contribuente, ha corrisposto imposte e tasse che per gli enti pubblici sono le risorse con le quali si effettuano gli acquisti di beni o servizi. 

Ebbene, invece di potenziare gli strumenti di controllo e agevolare il lavoro delle Procure della Corte dei conti competenti per territorio, il Governo Conte 1 ha messo un freno a questi strumenti di tutela del denaro pubblico. In particolare, con il decreto-legge n. 76 del 2020 è stata sostanzialmente azzerata la possibilità di un ristoro del danno subito dallo Stato o da un ente pubblico. Infatti, è stato previsto (art. 21 – Responsabilità erariale) che: “1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al (30 giugno 2024), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

Tradotto per i non addetti ai lavori, ma a vantaggio del cittadino-contribuente giustamente disgustato dallo spreco di denaro pubblico, la norma significa che la responsabilità per danno erariale è limitata ai comportamenti dolosi. Cioè quando l’evento dannoso, per dirla con l’art. 43 del Codice penale, è “dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Che significa limitare la responsabilità risarcitoria ai casi di illecito penale, peculato, corruzione ecc..

È stata annullata, dunque, la responsabilità in caso di fatti commessi con colpa grave. Rimangono le conseguenze delle omissioni e delle inerzie.

Eppure, la “colpa grave” si identifica in un fatto che “si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”, per riprendere la definizione della colpa penale contenuta nel terzo comma dell’articolo 43 del Codice penale.

La colpa grave è un atteggiamento psicologico molto rilevante. I nostri progenitori romani (ma chi se ne ricorda?) avevano le idee chiare. E se per Ulpiano “lata culpa” est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt, per Paolo magna neglegentia culpa est: magna culpa dolus est

Non c’è bisogno di tradurre. La colpa grave “è” dolo.

A fronte di questa scelta, francamente intollerabile agli occhi del cittadino, la politica non può dire che mancano soldi per questa o quella esigenza. Perché diffondere il senso della impunità è una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dei contribuenti.

D’altra parte, essendo quelli innanzi ricordati i parametri della colpa grave assume il senso di una beffa continuare a parlare di “timore della firma”, per cui la politica sarebbe venuta incontro ai funzionari preoccupati della responsabilità. Una balla colossale perché i controlli che sono stati attenuati, in forma preventiva impediscono che un atto illegittimo abbia corso e quindi escludono naturalmente il danno, mentre nel caso di condotte che abbiano provocato un pregiudizio finanziario è noto a chiunque conosce bene l’amministrazione che la preoccupazione l’hanno soltanto gli incapaci. Va detto senza remore che negli ultimi anni, e si continua, l’amministrazione pubblica ha reclutato riducendo sensibilmente il livello delle selezioni, tra l’altro limitando il numero delle prove scritte. Né procede ad adeguati aggiornamenti per cui è evidente che molti sbagliano con colpa grave per “negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Poi ci sono i disonesti che manipolando leggi trascurando controlli e collaudi provocano un danno erariale anche se non penalmente rilevante.

Giuseppe Conte che si vantava di essere “l’avvocato del popolo” di fatto è divenuto, forse inconsapevolmente, il difensore dei fannulloni e dei disonesti, introducendo una norma che i governi successivi si sono trovati nella difficoltà di eliminare. Con un effetto politicamente gravissimo perché una norma che rimane anche se cambiano governi e maggioranze induce i cittadini al pessimismo, a ritenere che è inutile perfino andare a votare perché “sono tutti uguali”.

Abbiamo fiducia che Giorgia Meloni, che vanta uno spiccato senso dello Stato, elimini questo obbrobrio giuridico e politico.

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