sabato, Novembre 23, 2024
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Nuova condanna dell’Agenzia delle entrate da parte del Consiglio di Stato per l’illegittima prassi “di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale”

di Salvatore Sfrecola

Nuova, severa censura del Consiglio di Stato all’Agenzia delle entrate in materia di gestione degli incarichi dirigenziali. Con una sentenza della Sezione VII (Pres. Chieppa, Rel. Franconiero), pubblicata il 7 dicembre, il supremo giudice amministrativo ha rilevato “l’illegittimità di atti, provvedimenti e comportamenti” consistenti “nel conferimento a funzionari di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti in violazione del principio costituzionale dell’accesso alla dirigenza pubblica mediante concorso”. L’art. 19, comma 6, del T.U. del pubblico impiego – si legge nella sentenza –“prevede entro tassativi limiti quantitativi la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale, subordinando tale facoltà al limiti ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione. Ciò presuppone la temporaneità dell’incarico e per converso la illegittimità delle prassi di continui rinnovi dei suddetti incarichi, elusivi degli obblighi dell’amministrazione, strumentali al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico. L’agenzia delle entrate nulla ha fatto di tutto questo”. 

È “severo ed inquietante” il giudizio che ne dà la DIRSTAT, il sindacato dei funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione, in una nota, a firma del Segretario Generale aggiunto Pietro Paolo Boiano, indirizzata nei giorni scorsi al Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nella quale segnala, altresì, il deludente risultato del concorso a 150 posti di dirigente dell’Agenzia delle Entrate nel quale hanno superato le prove scritte solo 46 degli oltre 1800 che avevano partecipato. Una selezione severa si direbbe, e questo certamente va bene, che ha escluso molti di coloro che erano stati nominati sulla base del ricordato art. 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001. E questo dimostra che l’Agenzia aveva “premiato” funzionari che, alla prova del concorso, hanno dimostrato di non avere la necessaria preparazione. 

Ma il fatto è che, nell’ipotesi che tutti siano ammessi agli orali, resteranno 104 posizioni disponibili che sarebbe stato possibile attribuire, come aveva segnalato anche l’Avvocatura Generale dello Stato, agli idonei del concorso a 175 posti la cui graduatoria è stata di recente rinnovata sulla base delle indicazioni dei giudici amministrativi di primo e di secondo grado che avevano rilevato grossolani errori nell’attribuzione del punteggio dei titoli di cultura e professionali.

Un pasticciaccio, dunque, anche per gli oneri “non lievi”, segnala la DIRSTAT, che l’Agenzia ha dovuto sostenere per l’organizzazione del concorso. Infatti, si parla di quasi un milione di euro per l’organizzazione di una selezione giustificata, si è sentito dire, per favorire l’immissione di giovani rispetto alla graduatoria del precedente. Un dato smentito dal fatto che i partecipanti al nuovo concorso avevano prevalentemente la stessa età di quelli che hanno partecipato al precedente.

Con l’occasione il sindacato della dirigenza ha richiamato l’attenzione del Ministro, titolare della funzione di vigilanza sulle Agenzie fiscali, anche sulla vexata quaestio delle reggenze in caso di assenza del dirigente, sulla base delle indicazioni della Corte Costituzionale nella Sentenza 37/2015 secondo la quale “invero l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello cioé all’istituto della reggenza regolato in generale dall’art. 20 del d.p.r. 266/1987”.

Insomma, a circa 20 anni dalla loro istituzione, e dopo circa 10 anni di ricorsi sistematicamente perduti, l’Agenzia si trova a disporre ancora di posti liberi che finora non ha voluto conferire agli idonei, concorrenti che non sono stati nominati per insufficienza dei posti messi a concorso ma che comunque avevano superato le prove d’esame.

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