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Sprecopoli: salvati dal “milleproroghe” incapaci e disonesti

di Salvatore Sfrecola

Lo spreco di denaro pubblico da sempre indigna i cittadini costretti da un fisco esoso a pagare somme ingenti che alimentano i bilanci a carico dei quali vengono spesso effettuate spese inutili o eccessive: acquisto di beni o servizi inutili o rimasti inutilizzati, come apparecchiature diagnostiche abbandonate negli scantinati degli ospedali, pagamento di lavori pubblici eseguiti non a regola d’arte, tanto da richiedere immediati interventi di manutenzione straordinaria. Sprechi sono anche talune arroganti espressioni del potere gabbate per spese “di rappresentanza”, come l’uso per finalità private di mezzi delle pubbliche amministrazioni, come nel caso, arcinoto, delle spese dei Gruppi consiliari in molte regioni destinate non ad attività politiche, per le quali erano state assegnate, ma per fini personali che, in alcuni casi ben noti, hanno anche configurato l’illecito penale del peculato.

Ebbene, questi fatti non potranno più essere perseguiti. Infatti, in sede di conversione del decreto “milleproroghe” è stata decisa, a maggioranza, la proroga della sospensione della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale essendo esclusa la possibilità di perseguire le condotte illecite caratterizzate da “colpa grave”, in pregiudizio della finanza e dei patrimoni pubblici. Colpa grave che non è una semplice distrazione o disattenzione ma un atteggiamento del funzionario o dell’amministratore pubblico caratterizzato da macroscopica inosservanza, negligenza o imprudenza o imperizia ovvero dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline. che sia conseguenza di una condotta gravemente colposa.

I romani (Ulpiano) spiegavano la colpa grave (culpa lata) con una frase molto significativa: “non intelligere quod omnes intelligunt”, non comprendere quel che tutti comprendono. E, pertanto, dalla giurisprudenza della Corte dei conti i comportamenti caratterizzati da colpa grave sono definiti macroscopici, straordinari.

Per cui è stato sbagliato da alcuni politici evocare un presunto “timore della firma” che bloccherebbe i funzionari e gli amministratori con effetti di rallentamento dell’azione amministrativa. In realtà la sospensione della giurisdizione della Corte dei conti manda salvi incapaci e disonesti perché i funzionari professionalmente capaci studiano le pratiche, eventualmente chiedono lumi ai colleghi anziani o agli organi deputati al rilascio di pareri ed appongono con sicurezza la loro firma.

Accadrà, dunque, che danni gravi causati allo Stato ed agli enti pubblici non saranno più risarciti. E di questo la classe politica dovrà rispondere ai cittadini onesti, i tanti che pagano regolarmente imposte e tasse che vanno ad alimentare spese che qualcuno potrà impunemente sprecare.

Per questa ragione l’Associazione Magistrati della Corte dei conti ha manifestato “contrarietà alla nuova proroga dello scudo erariale”, proposta approvata… con emendamenti al decreto Milleproroghe. La norma che ha introdotto lo scudo erariale (art. 21, comma 2, dl 76/2020), già al vaglio della Consulta perché sospettata di incostituzionalità – prosegue il comunicato dei magistrati contabili -, era stata adottata nel 2020, durante la pandemia da Covid-19. Una sua ulteriore proroga sarebbe contraddittoria e ingiustificata, in quanto, nonostante la fine del periodo di emergenza, avrebbe l’effetto di stabilizzare l’esclusione della perseguibilità delle condotte commissive gravemente colpose, esponendo il Paese al grave rischio di spreco di denaro pubblico, di gestioni opache di commesse pubbliche e di diffusione del malaffare”.

“Il Paese non ha bisogno di un ulteriore prolungamento di norme temporanee ed emergenziali, peraltro già più volte prorogate, ma di una riforma seria della responsabilità amministrativa nel pieno rispetto dei princiìpi costituzionali ed eurounitari”.

Non è tutto qui, perché “l’Associazione magistrati della Corte dei conti è pronta ad un confronto immediato nell’interesse comune di tutte le parti coinvolte ma soprattutto dei cittadini”. Il che significa disponibilità ad interventi correttivi ed integrativi degli aspetti sostanziali e processuali del danno erariale, con la individuazione di eventuali condotte sintomatiche e nuove garanzie nel processo, ad esempio prevedendo la figura, più volte evocata negli approfondimenti dottrinali, di un gip contabile che vagli la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalle procure regionali o la previsione di un terzo grado che consenta un giudizio di legittimità, oggi ammesso, con ricorso in Cassazione, “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” (art. 111, comma 8, Cost.).

È da augurarsi che il Governo, e per esso il Sottosegretario Alfredo Mantovano, che segue la materia delle magistrature amministrative, cogliendo la disponibilità dei magistrati contabili ad un confronto responsabile, intervenga ed apra ad una revisione della normativa che non faccia venir meno la tutela degli interessi erariali assicurando a funzionari ed amministratori onesti e capaci un contesto di certezze, non di impunità che non richiedono i bravi dipendenti pubblici e offende il cittadino.

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