mercoledì, Dicembre 4, 2024
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P. A.: chi ha paura di firmare si procuri una polizza assicurativa e la smetta di piagnucolare

di Salvatore Sfrecola

Diciamola tutta. La politica fa una pessima figura se continua ad enfatizzare la “paura della firma” dei funzionari che temono di essere sottoposti a giudizio di responsabilità da parte della Corte dei conti e quindi di essere tenuti a pagare eventuali danni arrecati al pubblico erario, cioè alla finanza pubblica, cioè ai cittadini italiani che pagano imposte tasse e contributi per alimentare i bilanci pubblici.

È un fenomeno che riguarda soprattutto gli enti locali dove, nel corso degli anni, i partiti hanno assunto, con estrema disinvoltura, persone con scarsa professionalità. Perché va detto con estrema chiarezza la responsabilità per “colpa grave” che indentifica una condotta caratterizzata da “macroscopica”, come si legge nelle sentenze, negligenza, imprudenza o imperizia ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordine o discipline identifica dei soggetti i quali sono evidentemente inidonei a svolgere la funzione per la quale sono stati assunti e retribuiti.

Ho detto che il problema nasce soprattutto negli enti locali ed è facile dimostrarlo in quanto fino al 1996 per i dipendenti pubblici statali era prevista la responsabilità anche per “colpa lieve”. Pochi sanno che Camillo Benso di Cavour, in occasione della riforma della Corte dei conti e della legge di contabilità di Stato nel 1852 sollecitò la limitazione della responsabilità alla colpa grave. Sosteneva, infatti, che la colpa lieve fosse un livello di responsabilità eccessivamente basso quindi tale da scoraggiare i pubblici dipendenti tenuti ad adottare atti comportanti l’impegno di somme rilevanti. Diceva, quel grande statista, che i dipendenti pubblici avrebbero dovuto essere pagati tantissimo per sottoporli ad una responsabilità per colpa lieve. Ma il Parlamento subalpino, che normalmente lo assecondava, quella volta gli diede torto e si dovette attendere il 1996 quando la riforma della legge 20 nel 1994 ha previsto la limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Questa decisione del Parlamento è intervenuta dopo la istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti con annesse Procure titolari dell’azione di responsabilità. In quegli anni i magistrati della Corte dei conti si sono trovati di fronte ad una molteplicità di comportamenti gravemente colposi da parte di dipendenti e amministratori locali i quali fino ad allora non avevano avuto mai un giudice che sanzionasse gravi inadempimenti causativi di danno erariale.

E così la politica locale è stata investita delle doglianze degli impiegati di regioni, comuni e province e le ha riversate nei partiti a livello nazionale che si sono fatti paladini della protesta definita ”paura della firma” o “amministrazione difensiva” che, in realtà, hanno condiviso solamente incapaci e disonesti. Ma la politica, lo sappiamo bene, teme sempre la perdita di consensi e così, invece di comprendere le ragioni vere della doglianza di taluni e magari di suggerire modalità di rassicurazione dei funzionari, è intervenuta rozzamente facendosi promotrice di una limitazione dei poteri della Corte dei conti, trascurando che il tetto alla responsabilità si trasforma, in realtà, in un aggravio dei conti pubblici. Perché se il danno non viene risarcito resta sul groppone dei cittadini.

Escluso che si voglia sanare condotte che costituiscono una forma gravissima di incapacità di assolvere le proprie funzioni, è necessario puntare su una riforma del processo contabile che rassicuri l’imputato di un danno erariale. Ad esempio istituendo un filtro rispetto alle iniziative delle Procure regionali (è stata fatta la proposta di un gip contabile che verifichi la fondatezza dell’iniziative del PM) e quella di prevedere un terzo grado di legittimità che non impatti con l’art. 111 della Costituzione che prevede il ricorso in cassazione “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

Infine, non è da escludere l’introduzione di una polizza assicurativa che garantisca i funzionari titolari di attività procedimentali che comportano effetti finanziari o patrimoniali. Considerata la platea vastissima dei soggetti da assicurare e, pertanto, la distribuzione del rischio su grandi numeri è immaginabile che l’importo del premio sia estremamente modesto.

L’importante è che un tema, come quello della legalità dell’azione amministrativa garantita da controlli di legittimità e assistita da ipotesi di responsabilità risarcitoria, non sia affrontato con piglio brutale e rozzo dalla politica ma sia studiato, con serena consapevolezza della sua importanza, con il concorso di tutti gli attori, l’amministrazione, la magistratura contabile, l’accademia e il foro in modo che emerga il meglio della cultura giuridica italiana. La politica lo deve ai cittadini-contribuenti perché è su loro che graverebbero gli effetti della “generosa” disponibilità di cui si è sentito di recente da chi intenderebbe introdurre “un tetto alle responsabilità”.

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