di Salvatore Sfrecola
Nuova lezione di diritto da parte del Consiglio di Stato, questa volta ai Ministeri della difesa e dell’agricoltura ai quali è stato spiegato che, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, l’amministrazione pubblica che abbia esigenza di assunzioni deve chiamare gli idonei e non procedere ad un nuovo concorso. Questa regola risponde ad un principio di buona amministrazione perché gli idonei sono soggetti comunque già selezionati dalla commissione di concorso per cui non si giustifica un nuovo bando che, in ogni caso, dilaziona nel tempo le assunzioni, evidentemente ritenute necessarie, tra l’altro sottoponendo l’amministrazione ad oneri non indifferenti, spesso per centinaia di migliaia di euro tra affitto dei locali dove far svolgere le prove e gli altri adempimenti connessi.
L’utilizzazione delle graduatorie ancora efficaci nei termini di legge è una regola antica. Disattenderla dimostra una straordinaria improntitudine da parte delle amministrazioni che persistono in questa prassi, nonostante ripetute pronunce del giudice amministrativo. Ha osservato, infatti, il Consiglio di Stato in una sentenza della Sezione Quarta pubblicata il 26 novembre n. 9489, che i due bandi di concorso impugnati dai ricorrenti erano stati indetti, rispettivamente, dal ministero della difesa e dal ministero dell’agricoltura in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era ancora efficace. Aggiungono i giudici che la circostanza “avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, dovendo, secondo la disciplina normativa vigente, l’eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie essere assistita necessariamente da una precisa e dettagliata motivazione”. Ciò che non c’è stato perché il Consiglio di Stato ricorda nell’occasione agli immemori delle amministrazioni che, “in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell’indizione di un nuovo concorso” anche se “la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria… imponendo piuttosto all’Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della prova propria scelta derogatoria”.
E poiché siamo in tema di elusione di principi fondamentali gravissima, vale la pena anche di segnalare l’avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dall’Agenzia delle Entrate, per il reclutamento di 20 dirigenti di seconda fascia, “da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali”. L’idea che evidentemente si è fatta strada, anche questa elusiva dello scorrimento della graduatoria del concorso a 175 posti ancora efficace, nasce dalla ritenuta specialità della conoscenza delle problematiche della gestione del personale e dei beni, da verificare in un concorso ad hoc, quando per un dirigente la gestione del personale e l’acquisizione di beni e servizi è il primo degli adempimenti che si richiedono per l’esercizio delle funzioni dirigenziali. Ed, infatti, i dirigenti attualmente in servizio, assunti sulla base del concorso del quale gli idonei chiedono lo scorrimento della graduatoria ancora efficace, in atto svolgono, tra le altre funzioni proprie dell’amministrazione finanziaria, anche quelle della gestione “delle risorse umane e materiali”.
Di fronte a queste reiterate violazioni delle regole del diritto e dei principi di buona amministrazione non deve stupire se una classe politica digiuna di esperienze amministrative e restia ad impegnarsi nello studio delle regole, enfatizza il “timore della firma” e chiede uno “scudo” in presenza di gravi violazioni della legge, sottolineate da ripetute sentenze dei giudici amministrativi, che comportano anche costi non necessari, cioè “danni erariali”.